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	<title>csa, Autore presso CSA srl</title>
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	<description>Consulenza professionale per edilizia, commercio, ristorazione, industria</description>
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	<title>csa, Autore presso CSA srl</title>
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		<title>LA VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 08:05:46 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[LOCALE ATTIVITA&#039;]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>La Videosorveglianza </em></strong>nei luoghi di lavoro è argomento e tema complesso da affrontare in azienda avendo chiare quelle che sono le regole da applicare.</p>



<p>Come si può far fronte alla tutela della <strong><em>PRIVACY</em></strong> dei dipendenti, con le necessità di sicurezza espresse dal Datore di Lavoro?</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="la-tutela-della-privacy-dei-dipendenti">LA TUTELA DELLA PRIVACY DEI DIPENDENTI</h2>



<p>Quando si parla di&nbsp;<strong>videosorveglianza</strong>&nbsp;un buon punto di partenza è comprendere come si possa coniugare la protezione dei dati personali.</p>



<p>Il titolare del trattamento è individuato nel soggetto pubblico o privato che determina modi del trattamento dei dati personali con riferimento alla&nbsp;<strong>videosorveglianza in azienda</strong>.</p>



<p>Partendo da questo concetto si può fare un piccolo passo in avanti nei confronti del&nbsp;<strong>principio di responsabilizzazione&nbsp;</strong>di cui al GDPR 2016, secondo cui il titolare del trattamento è responsabile delle attività poste in essere, dandone conto a tutti quei i soggetti a cui sono riconducibili i dati trattati (i c.d. interessati), oltre che – in determinati casi – al Garante per la protezione dei dati personali e all’autorità giudiziaria.</p>



<p>La materia è poi arricchita dalla&nbsp;<strong>doppia informativa e dalla cartellonistica</strong>, un’informativa minima che era già presente prima del GDPR.</p>



<p>In estrema sintesi per l<strong>a videosorveglianza nei luoghi di lavoro</strong>&nbsp;, l’apposizione del cartello “<em>Area videosorvegliata</em>” deve essere collocato prima del raggio di azione del sistema di videosorveglianza e in una posizione che sia chiaramente visibile.</p>



<p>L’informativa minima&nbsp; dovrà contenere alcune informazioni essenziali come:</p>



<ul><li>i dati di contatto del titolare del trattamento</li><li>i dati del Responsabile della Protezione dei Dati</li><li>le finalità del trattamento</li><li>la base giuridica (l’interesse legittimo del titolare ex art. 6, comma 1, lett. f del GDPR)</li><li>i destinatari del trattamento</li><li>l’eventuale trasferimento degli stessi all’estero</li><li>i diritti dell’interessato ex artt. 15, 16, 17, 18 e 21</li><li>le finalità del trattamento: protezione e incolumità degli individui, protezione della proprietà, rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="la-videosorveglianza-nei-luoghi-di-lavoro">LA VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO</h2>



<p><strong><em>Cosa dice lo statuto?</em></strong></p>



<p>L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori richiama il&nbsp;<strong>divieto generale del controllo a distanza</strong>&nbsp;dell’attività dei lavoratori tramite&nbsp;<strong>videosorveglianza</strong>.</p>



<p>Tuttavia, la norma contempla anche la necessità da parte del datore di lavoro di installare impianti audiovisivi per altri fini che siano espressamente indicati, quali :</p>



<ul><li>le esigenze organizzative e produttive,</li><li>la sicurezza sul lavoro,</li><li>e la tutela del patrimonio aziendale.</li></ul>



<p>All’interno di questo recinto interpretativo, il datore di lavoro può dunque installare un sistema di <strong>videosorveglianza</strong> seguendo una prevista procedura per cui, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o aziendali (RSA), deve essere sottoscritto o deve sottoscrivere un accordo collettivo che contiene la regolamentazione del funzionamento e dell’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.</p>



<p>Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, o nel caso in cui in azienda non siano presenti la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o aziendale (RSA), il datore di lavoro deve rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro territoriale e domandare l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di <strong>videosorveglianza</strong> dopo aver depositato un’istanza ampiamente motivata.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="quali-sono-quindi-i-passaggi-da-effettuare-per-il-datore-di-lavoro-intenzionato-a-installare-un-impianto-di-videosorveglianza-all-interno-della-sua-attivita">QUALI SONO QUINDI I PASSAGGI DA EFFETTUARE, PER IL DATORE DI LAVORO, INTENZIONATO A INSTALLARE UN&#8217;IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL&#8217;INTERNO DELLA SUA ATTIVITA&#8217;?</h2>



<p>Le aziende quindi che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.</p>



<p></p>



<p><strong><em>Se anche tu vuoi installare un&#8217;impianto di Videosorveglianza all&#8217;interno del tuo locale contattaci per ulteriori informazioni!</em></strong></p>
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		<title>NORME DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA&#8217; DI SPETTACOLI VIAGGIANTI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[csa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 11:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ABILITAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[CORSI DI FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[PATENTINI]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[SPETTACOLI VIAGGIANTI]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="il-corretto-montaggio-e-le-verifiche-periodiche">IL CORRETTO MONTAGGIO E LE VERIFICHE PERIODICHE:</h2>



<p>L’art. <strong>6 del decreto 18 maggio 2007</strong>, stabilisce poi le regole del corretto montaggio delle attrazioni, che deve avvenire secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.</p>



<p>La dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività deve essere&nbsp;attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta:</p>



<p>• dal gestore, purché in possesso del requisito professionale che può&nbsp;conseguire frequentando, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica<br>• oppure da professionista abilitato</p>



<p>Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto&nbsp;delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un&nbsp;organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto&nbsp;rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.</p>



<p>Le risultanze delle&nbsp;verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell’attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attività devono&nbsp;essere a disposizione degli organi di controllo locali.</p>



<p>La complessità della disciplina introdotta con il <u><strong>d.m. 18 maggio 2007</strong></u>, che ha interessato tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli Enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia dei responsabili delle Commissioni di vigilanza per i locali pubblico spettacolo, hanno reso necessario l’emanazione da parte del Ministero dell’Interno di una circolare esplicativa, emanata con<strong> prot. n. 17082/114 in data 1° dicembre 2009</strong> e, successivamente, di due ulteriori circolari<strong> prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010</strong> e <strong>prot. n. 17082/114 dell’11 giugno 2013.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="quali-sono-le-abilitazioni-gli-adempimenti-e-i-corsi-di-formazione-di-cui-hanno-bisogno-gli-addetti-agli-spettacoli-viaggianti">QUALI SONO LE ABILITAZIONI, GLI ADEMPIMENTI E I CORSI DI FORMAZIONE DI CUI HANNO BISOGNO GLI ADDETTI AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI?</h2>



<ul><li>Abilitazione Addetto ai Lavori in Quota e DPI anticaduta di III° Categoria;</li><li>Patentini e Abilitazioni per attrezzature utilizzate come: Gru per Autocarro, Piattaforma Elevabili &#8211; PLE ecc&#8230;;</li><li>Abilitazione per Addetto ai Lavori Elettrici PES-PAV-PEI Rischi Elettrici CEI 11-27 / 2021;</li><li>Redazione DVR;</li><li>Corsi di Formazione Base e Specifica Lavoratori;</li><li>Abilitazione Addetto Primo Soccorso;</li><li>Abilitazione Addetto Antincendio;</li><li>ecc&#8230;</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="quali-sono-gli-adempimenti-e-i-corsi-di-formazione-obbligatori-per-gli-addetti-ai-banchi-alimentari-con-somministrazione-all-interno-di-sagre-fiere-eventi-ecc">QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI E I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER GLI ADDETTI AI BANCHI ALIMENTARI CON SOMMINISTRAZIONE ?(all&#8217;interno di sagre, fiere, eventi ecc&#8230;)</h2>



<ul><li>Redazione DVR;</li><li>Redazione Manuale di HACCP;</li><li>Redazione Registro Allergeni;</li><li>Corsi di Formazione per Addetti alla manipolazione degli Alimenti (ex libretto sanitario);</li><li>Corsi di Formazione Base e Specifica Lavoratori;</li><li>Abilitazione Addetto Primo Soccorso;</li><li>Abilitazione Addetto Antincendio;</li><li>Abilitazione Addetto all&#8217;uso di Bombole GPL;</li><li>ecc&#8230;</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="normativa-di-riferimento">NORMATIVA DI RIFERIMENTO</h2>



<p>La normativa di riferimento viene definita dal <strong>Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014</strong> (noto anche come “<em>Decreto Palchi</em>” che illustra le disposizioni che si applicano “<em>agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività</em>”.)<br>Un capitolo significativo che non può mai essere trascurato quando si parla di rischi connessi al settore dello spettacolo, è l’aspetto relativo alla <strong>normativa Antincendio</strong>; a questo proposito sono stati emessi, e sono tutt’ora in vigore, due importanti Decreti Ministeriali:</p>



<ul><li>il <strong>DM 19/8/1996</strong> che riguarda i locali di pubblico spettacolo</li><li>il <strong>DM 18/5/2007</strong> inerente la prevenzione incendi per gli spettacoli viaggianti.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="i-rischi-del-settore">I RISCHI DEL SETTORE </h2>



<p>Le tipologie di rischio più facilmente riscontrabili nel settore dello spettacolo sono quelle riconducibili alla <strong>Movimentazione Manuale dei Carichi</strong> (Titolo VI del D.lgs. 81/08) soprattutto per le attività di supporto alle rappresentazioni e per quelle di gestione delle strutture. Sono rischi a cui potrebbero essere esposti gli operatori che allestiscono i palcoscenici, che predispongono le infrastrutture e che movimentano articoli e attrezzature di scena. Inoltre è da considerare anche il <strong>rischio di tipo fisico</strong> (Titolo VIII) di procurarsi ferite o contusioni, così come quello di cadute, relativo al personale che monta e smonta le impalcature e le strutture portanti delle scenografie.<br>In considerazione delle numerose persone che si avvicendano e che contestualmente lavorano in ambienti predisposti ad ospitare spettacoli di intrattenimento, spesso con attività diverse e con ritmi elevati a causa delle scadenze da rispettare, è importante valutare sempre anche <strong>il rischio da interferenze lavorative</strong>, sia tra persone di aziende diverse che tra personale della stessa società ma con ruoli e compiti diversi.<br>Per esempio è facilmente ipotizzabile la contemporanea presenza di elettricisti (<strong>rischio elettrocuzione</strong>) di montatori (<strong>rischio fisico, di cadute, di ostacoli</strong>) e di altro personale sia artistico che di supporto.<br>Infine il già ciato rischio incendio è sempre da tenere presente; adottando tutte le misure preventive e protettive necessarie ed effettuando regolare supervisione e formazione del personale addetto alla gestione delle emergenze.</p>
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		<title>IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) &#8211; cos&#8217;è e come si redige?</title>
		<link>https://www.consulenzacsa.com/2022/07/26/il-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr-cose-e-come-si-redige/</link>
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		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 09:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CSA SRL]]></category>
		<category><![CDATA[DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI]]></category>
		<category><![CDATA[DOCUMENTO SICUREZZA]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="cosa-si-intende-per-dvr-e-cosa-significa">Cosa si intende per DVR e cosa significa?</h2>



<p><em>Il DVR è il Documento che descrive rischi e misure di Prevenzione per la salute e la sicurezza sui Luoghi di Lavoro.</em> </p>



<p>Si tratta di un Documento Obbligatorio previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, che serve ad individuare i Rischi presenti in un luogo di lavoro ed a analizzare, valutare e cercare di prevenire situazioni di pericolo che possono prendere in causa i Lavoratori Addetti.</p>



<p>A seguito della valutazione dei rischi, viene attuato un apposito piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le probabilità di situazioni pericolose. </p>



<p>Il responsabile del Documento di Valutazione dei Rischi è il Datore di Lavoro assistito dalle seguenti figure:</p>



<ul><li><strong>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</strong> che assiste il Datore di Lavoro durante la fase della Valutazione dei Rischi, e contribuisce a pianificare le misure di prevenzione e protezione da attuare;</li><li><strong>Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS)</strong> che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costantemente al documento;</li><li><strong>Il Medico Competente (MC) </strong>che contribuisce <em>(OVE OBBLIGATORIO)</em> a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="per-quali-aziende-la-valutazione-dei-rischi-viene-resa-obbligatoria">PER QUALI AZIENDE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI VIENE RESA OBBLIGATORIA?</h2>



<p>Il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente (socio lavoratore di azienda, tirocinante, stagista, lavoratore con contratto temporaneo).</p>



<p>Sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR, invece, le aziende che non hanno dipendenti (come le imprese familiari e i liberi professionisti).</p>



<p>Il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare il documento entro 90 giorni dall’apertura della nuova attività.</p>



<p>Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale, deve essere munito di data certa e deve riportare la firma del datore di lavoro.</p>



<p>La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali visite d’ispezione <em>(ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco)</em> che possono richiederne la visione. La mancata o incompleta compilazione comporta severe sanzioni per il Datore di Lavoro. Nelle aziende con un numero ridotto di dipendenti (inferiore a 10) può essere redatto il DVR con procedure standardizzate  approvato dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 81/2008.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="cosa-deve-contenere-il-documento-di-valutazione-dei-rischi">COSA DEVE CONTENERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI?</h2>



<p>Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere :</p>



<ul><li><em>anagrafica aziendale;</em></li><li><em>Una Relazione sulla VDR (Valutazione del Rischio), nella quale siano specificati tutti i criteri per la Valutazione stessa;</em></li><li><em>L&#8217;individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI attuati;</em></li><li><em>Il Programma delle misure di miglioramento ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</em></li><li><em>L&#8217;individuazione per le procedure da seguire per l&#8217;attuazione delle misure;</em></li><li><em>L&#8217;individuazione dei Lavoratori esposti a rischi Specifici;</em></li><li><em>L&#8217;organizzazione del Sistema di Sicurezza Aziendale, compreso di Nomine controfirmate;</em></li><li><em>Cicli produttivi di ogni reparto;</em></li><li><em>Piano di Formazione;</em></li><li><em>Piano di Sorveglianza Sanitaria;</em></li><li><em>Procedure Operative.</em></li></ul>



<p><strong><em>V</em></strong><em><strong>uoi sapere come redigere il DVR per la tua Azienda? Contattaci per avere una Consulenza totalmente Gratuita con i nostri Tecnici del Settore!</strong></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>IGIENE ALIMENTARE: ABBIGLIAMENTO E CURA DELLA PERSONA</title>
		<link>https://www.consulenzacsa.com/2022/07/22/igiene-alimentare-abbigliamento-e-cura-della-persona/</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 11:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CUCINA REGOLE]]></category>
		<category><![CDATA[DIVISA]]></category>
		<category><![CDATA[REGOLE HACCP]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>COSA DICE LA NORMATIVA SULL&#8217; IGIENE E L&#8217;ABBIGLIAMENTO DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI?</strong></p>



<p>Una corretta igiene alimentare è fondamentale per mantenere uno stato di constante benessere fisico, ed è essenziale per la prevenzione di alcune delle malattie infettive più diffuse, inoltre è importante per tutelare le condizioni di vita degli altri individui con cui veniamo a stretta contatto nelle ore lavorative.</p>



<p>Oltre al <em>D.Lgs. 626/1994</em> e successivo <em>81/2008</em>, che stabilisce l&#8217;obbligo di utilizzo dell&#8217;abbigliamento da lavoro da parte di aziende con determinate caratteristiche (tra le quali anche le realtà che operano nel settore ristorazione), le indicazioni in ambito alimentare sono:</p>



<p>&nbsp;• <em>DPR 327/80 Art. 42</em>. Igiene, abbigliamento e pulizia del personale. Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale deve indossare tute o sopravesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura. Le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapi debbono essere tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria personae in particolare le mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.</p>



<p>&nbsp;•<em> REGOLAMENTO 852/2004, CAPITOLO VIII, Igiene personale 1</em>. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.</p>



<p>&nbsp;• PROCEDURE AZIENDALI DEFINITE INTERNAMENTE SECONDO&nbsp;IL SISTEMA <strong>HACCP</strong>. Si tratta di un sistema di autocontrollo, che ha l&#8217;obiettivo di prevenire l’insorgere di problemi igienico-sanitari monitorando la corretta applicazione delle norme in tutte le fasi: dalla produzione e manipolazione dei cibi fino alla vendita diretta degli alimenti.</p>



<p>Nell&#8217;ambito della ristorazione esistono delle <em><strong>&#8221;buone pratiche di comportamento&#8221;, che tutti gli operatori del settore sono tenuti a rispettare rigorosamente.</strong></em></p>



<p><strong>L&#8217; IGIENE PERSONALE</strong>: è di primaria importanza, è pratica corretta lavarsi più volte le mani al giorno soprattutto alla fine di ogni turno di lavoro, e di curare l&#8217;igiene delle mani che sono il primo strumento di un&#8217;operatore addetto alla cucina.</p>



<p><strong>LA CURA DELLA PELLE: </strong>è molto importante, cambiare la biancheria ad ogni servizio aiuta a ridurre la possibilità di contrarre malattie della pelle e di conseguenza contaminazioni FISICHE di ogni genere. </p>



<ul><li>LE UNGHIE DEVONO ESSERE SEMPRE CORTE E CURATE, PULITE E SENZA ALCUN TIPO DI SMALTO;</li></ul>



<ul><li>NON LAVORARE CON FERITE, FUNGHI O PIAGHE SULLE MANI;</li></ul>



<ul><li>UTILIZZARE GUANTI MONOUSO QUANDO SI ENTRA IN CONTATTO CON ALIMENTI PRONTI ALL CONSUMO, E DI CONSEGUENZA PRESI CON LE MANI (ad Es. per la farcitura o la lavorazione).</li></ul>



<p><strong>LA DIVISA :</strong> deve essere sempre in orine e perfettamente pulita, va indossata al completo e aiuta non solo a ridurre le contaminazioni alimentari ma protegge anche l&#8217;operatore da sbalzi termici.</p>



<ul><li>I CAPELLI DEVONO ESSERE SEMPRE TENUTI CORTI E CURATI ED IN QUALSIASI CASO CONTENUTI NEL COPRICAPO (per operatori all&#8217;interno della cucina);</li><li>LA BARBA DEVE ESSERE SEMPRE TENUTA CORTA E IN ORDINE PREFERIBILMENTE RASATA.</li><li>INDOSSARE INDUMENTI SPECIFICI DA LAVORO DIVERSI DA QUELLI CIVILI ( da tenere in un luogo separato in spogliatoio), E DA UTILIZZARE SOLO NELL&#8217;AMBITO LAVORATIVO;</li><li>INDOSSARE INDUMENTI PULITI E DI COLORE CHIARO, PER DISTINGUERE PIU&#8217; FACILEMNTE I RESIDUI DI SPORCO.</li></ul>



<p><strong>LE CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE : </strong>sono obbligatorie in ogni caso, si consiglia anche l&#8217;utilizzo di calzini traspiranti e di un plantare (solitamente in gel) adatto a chi trascorre molte ore in piedi.</p>



<p>Durante le ore di lavoro è <strong>ASSOLUTAMENTE VIETATO:</strong></p>



<ul><li>INDOSSARE MONILI (anelli, bracciali, orecchini pendenti, collane ecc&#8230;) IN QUANTO POSSONO CONTRIBUIRE ALLA CONTAMINAZIONE FISICA DEGLI ALIMENTI SOMMINISTRATI;</li><li>FUMARE OLTRE A LASCIARE UN CATTIVO ODORE, INTACCA LA DIVISA DELL&#8217;OPERATORE E CONTRIBUISCE ALLA CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI SOMMINISTRATI ANCHE SOLO ATTRAVERSO LA SEMPLICE RESPIRAZIONE DEL CUOCO/A.</li></ul>



<p></p>
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		<title>NOMINA IL PREPOSTO SAB ESTERNO E APRI SUBITO!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[csa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 10:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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<h2 class="wp-block-heading" id="devi-aprire-la-tua-attivita-alimentare-ma-non-hai-tempo-per-frequentare-il-corso-sab"><strong>DEVI APRIRE LA TUA ATTIVITA&#8217; ALIMENTARE MA NON HAI TEMPO PER FREQUENTARE IL CORSO SAB?</strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading" id="apri-subito-con-il-servizio-sab-ex-rec-idoneita-sanitaria-dopo-due-anni-di-attivita-puoi-proseguire-senza-il-corso-sab"><strong>APRI SUBITO CON IL SERVIZIO SAB (EX REC/IDONEITA&#8217; SANITARIA), DOPO DUE ANNI DI ATTIVITA&#8217;, PUOI PROSEGUIRE SENZA IL CORSO SAB!</strong></h2>



<p>CSA S.r.l. offre Tecnici in possesso di requisiti professionali e di studio, grazie ai quali potrai aprire subito la TUA attività commerciale. Potrai nominarmi come&nbsp;<strong>PREPOSTO ESTERNO SAB per Ditte Individuali o società.</strong></p>



<p>DISPONIBILITA&#8217; IMMEDIATA!</p>



<p>NO OBBLIGO DI PRESENZA IN AZIENDA secondo quanto sancito da&nbsp;<strong>Risoluzione Ministeriale</strong>&nbsp;in materia.</p>



<p>Con i requisiti potrai nominare un preposto REC esterno a tempo.&nbsp;<strong>Puoi aprire subito</strong>&nbsp;la tua attività alimentare per somministrare e vendere alimenti e bevande.<br><em>Incarico di preposto esterno SAB ex REC&nbsp; per aprire: Ristorante, pizzeria, market, alimentare, fruttivendolo, fast-food, paninoteca, negozio ambulante, Bar, caffetteria, panetteria, negozio di frutta e Verdura, macelleria, pescheria, tavola calda, vineria, enoteca, B&amp;B, vendita di integratori alimentari, commercio elettronico, pub, birreria, griglieria, spaghetteria, furgoncino ambulante o food truck, chiosco, distributori automatici, trattoria, osteria, salumeria, panificio*, gastronomia*, gelateria*, pasta fresca*, pasticceria* focacceria, pizzeria al taglio*, Yogurteria*, friggitoria, creperia*, kebabberia, kebab, piadineria, vendita alcolici, vendita superalcolici, vendita di bevande, Preposto SAB per commercio elettronico, Preposto attività commerciale, Distributori automatici alimenti e bevande. (* attività artigianali)</em></p>



<ul><li><em><strong>Si può aprire una ditta individuale con un preposto esterno?</strong></em>&nbsp;SI, secondo risoluzione ministeriale del 2017 si può nominare il preposto sia per Ditte Individuale sia per le Società.</li><li><em><strong>Come funziona il preposto SAB esterno?</strong></em>&nbsp;La persona che non ha i titoli previsti dal D.lgs. 59/2010 non può aprire una attività commerciale. Per raggiungere questo scopo si può fare il corso SAB ex REC o nominare un preposto esterno. Se vuoi usufruire di questo servizio, chiama il 346 33 44400.</li><li><em><strong>Si&nbsp;può “affittare”&nbsp;un preposto SAB esterno?</strong></em>: Certamente, secondo risoluzione ministeriale del 2013 e del 2017. Non è richiesta assunzione. Basta un contratto tra privati.</li><li><em><strong>Il preposto SAB&nbsp;deve essere presente in azienda&nbsp;sul luogo di lavoro?</strong>&nbsp;<strong>NO.</strong>&nbsp;</em>Secondo la stessa risoluzione ministeriale il&nbsp; preposto è figura distinta dal Titolare dell’attività&nbsp; o del suo Rappresentante&nbsp;che invece deve essere presente sul luogo di lavoro in quanto è il titolare della licenza.</li><li><em><strong>Si può prendere una licenza REC in affitto</strong>?</em>&nbsp;Tecnicamente non si tratta di affittare una licenza REC, ma con il preposto SAB si mette nelle condizione l’attività nascente di richiedere la licenza per somministrazione e commercio di alimenti e bevande.</li></ul>



<p><em>Contatta la segreteria per ulteriori Info!</em></p>



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		<title>NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 IN VIGORE DAL 01 LUGLIO 2022</title>
		<link>https://www.consulenzacsa.com/2022/07/05/5171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[csa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 13:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[01luglio2022]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[mascherine]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo protocollo]]></category>
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<h2 class="has-text-align-center wp-block-heading" id="nuovo-protocollo-per-il-contrasto-e-il-contenimento-del-covid-19">NUOVO PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL COVID-19</h2>



<p class="has-text-align-center"><strong><em>Il 30 Giugno 2022 è stato siglato il nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus nei luoghi di lavoro, è in vigore dal 01 luglio e verrà ridiscusso entro il 31 ottobre.</em></strong></p>



<p>Dopo il confronto avvenuto tra le parti sociali, i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico e l’INAIL, è stato siglato il&nbsp;<strong>nuovo Protocollo</strong>&nbsp;condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.</p>



<p>Come affermato nel comunicato stampa diffuso dal Ministero del Lavoro, si tratta di una&nbsp;<strong>semplificazione del quadro di regole</strong>&nbsp;elaborate allo scopo di prevenire il rischio di contagio, ma non di un “liberi tutti”, considerando anche l’impennata dei contagi delle ultime settimane. Di seguito i principali aspetti presi in esame:</p>



<ul><li><strong>MASCHERINE</strong></li></ul>



<p><strong>Indossare le mascherine non è più un obbligo</strong>, ma è fortemente raccomandato l’utilizzo delle FFP2, soprattutto quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 metri. Le singole aziende possono decidere, in base allo specifico contesto lavorativo dei lavoratori, di rendere obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 che saranno fornite dal datore di lavoro stesso.</p>



<ul><li><strong>PULIZIA, SANIFICAZIONE E RICAMBIO D&#8217;ARIA NEGLI AMBIENTI</strong></li></ul>



<p>Il datore di lavoro deve assicurare la&nbsp;<strong>pulizia giornaliera&nbsp;</strong>e<strong>&nbsp;</strong>la<strong>&nbsp;sanificazione periodica&nbsp;</strong>dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Inoltre, in tutti gli ambienti devono essere «adottate misure che consentono il&nbsp;<strong>costante ricambio dell&#8217;aria</strong>, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata».</p>



<ul><li><strong>SMART WORKING</strong></li></ul>



<p>Secondo quanto riportato sul Protocollo lo smart working «pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica»&nbsp;<strong>resta «uno strumento utile&nbsp;</strong>per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19», specialmente per i lavoratori fragili. In coerenza con l’attuale situazione di aumento dei contagi, le Parti Sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere a tale strumento di lavoro.</p>



<ul><li><strong>ACCESSO CONTINGENTATO NEGLI SPAZI COMUNI</strong></li></ul>



<p><strong>L&#8217;accesso agli spazi comuni</strong>&nbsp;− comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi −&nbsp;<strong>è contingentato</strong>. In tali ambienti sono previsti la ventilazione continua e un tempo di permanenza ridotto.&nbsp;</p>



<ul><li><strong>ENTRATE E USCITE SCAGLIONATE</strong></li></ul>



<p>Se la temperatura corporea risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l&#8217;accesso ai luoghi di lavoro. Continuano a essere&nbsp;<strong>favoriti gli orari di ingresso e di uscita scaglionati</strong>, in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Se possibile, «occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali», oltre a garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.</p>



<p><em>Per saperne di più contatta la nostra segreteria!</em></p>
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