Luglio 26, 2022

NORME DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA’ DI SPETTACOLI VIAGGIANTI

SPETTACOLI VIAGGIANTI

IL CORRETTO MONTAGGIO E LE VERIFICHE PERIODICHE:

L’art. 6 del decreto 18 maggio 2007, stabilisce poi le regole del corretto montaggio delle attrazioni, che deve avvenire secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

La dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta:

• dal gestore, purché in possesso del requisito professionale che può conseguire frequentando, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica
• oppure da professionista abilitato

Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.

Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell’attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

La complessità della disciplina introdotta con il d.m. 18 maggio 2007, che ha interessato tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli Enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia dei responsabili delle Commissioni di vigilanza per i locali pubblico spettacolo, hanno reso necessario l’emanazione da parte del Ministero dell’Interno di una circolare esplicativa, emanata con prot. n. 17082/114 in data 1° dicembre 2009 e, successivamente, di due ulteriori circolari prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 e prot. n. 17082/114 dell’11 giugno 2013.

QUALI SONO LE ABILITAZIONI, GLI ADEMPIMENTI E I CORSI DI FORMAZIONE DI CUI HANNO BISOGNO GLI ADDETTI AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI?

  • Abilitazione Addetto ai Lavori in Quota e DPI anticaduta di III° Categoria;
  • Patentini e Abilitazioni per attrezzature utilizzate come: Gru per Autocarro, Piattaforma Elevabili – PLE ecc…;
  • Abilitazione per Addetto ai Lavori Elettrici PES-PAV-PEI Rischi Elettrici CEI 11-27 / 2021;
  • Redazione DVR;
  • Corsi di Formazione Base e Specifica Lavoratori;
  • Abilitazione Addetto Primo Soccorso;
  • Abilitazione Addetto Antincendio;
  • ecc…

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI E I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER GLI ADDETTI AI BANCHI ALIMENTARI CON SOMMINISTRAZIONE ?(all’interno di sagre, fiere, eventi ecc…)

  • Redazione DVR;
  • Redazione Manuale di HACCP;
  • Redazione Registro Allergeni;
  • Corsi di Formazione per Addetti alla manipolazione degli Alimenti (ex libretto sanitario);
  • Corsi di Formazione Base e Specifica Lavoratori;
  • Abilitazione Addetto Primo Soccorso;
  • Abilitazione Addetto Antincendio;
  • Abilitazione Addetto all’uso di Bombole GPL;
  • ecc…

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento viene definita dal Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 (noto anche come “Decreto Palchi” che illustra le disposizioni che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.)
Un capitolo significativo che non può mai essere trascurato quando si parla di rischi connessi al settore dello spettacolo, è l’aspetto relativo alla normativa Antincendio; a questo proposito sono stati emessi, e sono tutt’ora in vigore, due importanti Decreti Ministeriali:

  • il DM 19/8/1996 che riguarda i locali di pubblico spettacolo
  • il DM 18/5/2007 inerente la prevenzione incendi per gli spettacoli viaggianti.

I RISCHI DEL SETTORE

Le tipologie di rischio più facilmente riscontrabili nel settore dello spettacolo sono quelle riconducibili alla Movimentazione Manuale dei Carichi (Titolo VI del D.lgs. 81/08) soprattutto per le attività di supporto alle rappresentazioni e per quelle di gestione delle strutture. Sono rischi a cui potrebbero essere esposti gli operatori che allestiscono i palcoscenici, che predispongono le infrastrutture e che movimentano articoli e attrezzature di scena. Inoltre è da considerare anche il rischio di tipo fisico (Titolo VIII) di procurarsi ferite o contusioni, così come quello di cadute, relativo al personale che monta e smonta le impalcature e le strutture portanti delle scenografie.
In considerazione delle numerose persone che si avvicendano e che contestualmente lavorano in ambienti predisposti ad ospitare spettacoli di intrattenimento, spesso con attività diverse e con ritmi elevati a causa delle scadenze da rispettare, è importante valutare sempre anche il rischio da interferenze lavorative, sia tra persone di aziende diverse che tra personale della stessa società ma con ruoli e compiti diversi.
Per esempio è facilmente ipotizzabile la contemporanea presenza di elettricisti (rischio elettrocuzione) di montatori (rischio fisico, di cadute, di ostacoli) e di altro personale sia artistico che di supporto.
Infine il già ciato rischio incendio è sempre da tenere presente; adottando tutte le misure preventive e protettive necessarie ed effettuando regolare supervisione e formazione del personale addetto alla gestione delle emergenze.

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