Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 (ASR) in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è in vigore dal 24 maggio 2025
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 (ASR) in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è in vigore dal 25 maggio (GU nr. 119 del 24 maggio 2025).
Le aziende sono obbligate ad applicarlo dal 26 maggio 2026, decorso il congruo periodo transitorio.
L’accordo è la fonte di attuazione del fondamentale obbligo in capo ad ogni datore di dover formare adeguatamente i propri lavoratori (tra i quali anche stagisti o studenti che le aziende ricevono in PCTO) per evitare incidenti e infortuni (art.37 del TU Sicurezza, D.lgs.81/08).
In caso di omissione dell’obbligo le sanzioni a carico dei datori di lavoro sono di natura penale, fissate dall’art.55 sempre de TU sicurezza: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati). Confermate poi in tale grave omissione le conseguenze risarcitorie come ravvisate in sede di giudizio in caso di infortunio con lesioni.
La nuova disciplina definisce in modo organico i percorsi formativi per le figure chiave della prevenzione, tra cui lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, gli addetti all’uso di attrezzature specifiche e operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
L’ASR 2025 prevede disposizioni transitorie così sintetizzabili (per originale si rinvia all’Accordo):
dal 25 Maggio 2025 in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo ossia fino al 24 Maggio 2026, i datori di lavoro e le società di formazione alle quali essi si affidano possono avviare i corsi in materia secondo le metodologie didattiche e i format di attestazione e verifica dei corsi completati secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni vigenti prima dell’entrata in vigore del nuovo ASR.
Per il nuovo modulo formativo introdotto dall’ASR quello dedicato al datore di lavoro che dura almeno 16 ore più ulteriori 6 ore nel settore costruzioni (corso che non esisteva prima e che quindi nessuna impresa può aver già fatto) si prevede un periodo transitorio di ben 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo e quindi questo ulteriore adempimento formativo a carico del datore di lavoro va’ concluso entro il 24 Maggio 2027.
Dal 25 Maggio 2025 non esiste più il concetto dei 60 gg dall’assunzione entro cui completare la formazione obbligatoria previsto dall’art.10 dell’abrogato ASR del 21.12.2011
Quindi dal 25 maggio 2025 per la formazione dei lavoratori l’ ASR 2025 rinvia, senza il passaggio dei 60 giorni, alla mera lettura del dato di legge (art.37 TU sicurezza) che da sempre prevede che questa venga realizzata e conclusa “alla costituzione” del rapporto e quindi prima che il neoassunto venga fatto lavorare nella mansione prevista.
In caso di cambio mansione o trasferimento in costanza di rapporto di lavoro la formazione va ripetuta e conclusa prima di tali variazioni .
Le sentenze di Cassazione in tema infortuni gravi o mortali hanno più volte ribadito, anche quando sussisteva il passaggio dei 60 giorni del precedente e abrogato ASR, l’importanza di questo tempismo consolidando negli anni il costante principio di diritto secondo il quale “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi tale condotta del lavoratore conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza datoriale degli obblighi formativi”.
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