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	<title>LOCALE ATTIVITA&#039; Archivi - CSA srl</title>
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	<description>Consulenza professionale per edilizia, commercio, ristorazione, industria</description>
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		<title>LA VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 08:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Clicca qui sotto per visualizzare l'articolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzacsa.com/2022/07/29/la-videosorveglianza-nei-luoghi-di-lavoro/">LA VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO</a> proviene da <a href="https://www.consulenzacsa.com">CSA srl</a>.</p>
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<p><strong><em>La Videosorveglianza </em></strong>nei luoghi di lavoro è argomento e tema complesso da affrontare in azienda avendo chiare quelle che sono le regole da applicare.</p>



<p>Come si può far fronte alla tutela della <strong><em>PRIVACY</em></strong> dei dipendenti, con le necessità di sicurezza espresse dal Datore di Lavoro?</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="la-tutela-della-privacy-dei-dipendenti">LA TUTELA DELLA PRIVACY DEI DIPENDENTI</h2>



<p>Quando si parla di&nbsp;<strong>videosorveglianza</strong>&nbsp;un buon punto di partenza è comprendere come si possa coniugare la protezione dei dati personali.</p>



<p>Il titolare del trattamento è individuato nel soggetto pubblico o privato che determina modi del trattamento dei dati personali con riferimento alla&nbsp;<strong>videosorveglianza in azienda</strong>.</p>



<p>Partendo da questo concetto si può fare un piccolo passo in avanti nei confronti del&nbsp;<strong>principio di responsabilizzazione&nbsp;</strong>di cui al GDPR 2016, secondo cui il titolare del trattamento è responsabile delle attività poste in essere, dandone conto a tutti quei i soggetti a cui sono riconducibili i dati trattati (i c.d. interessati), oltre che – in determinati casi – al Garante per la protezione dei dati personali e all’autorità giudiziaria.</p>



<p>La materia è poi arricchita dalla&nbsp;<strong>doppia informativa e dalla cartellonistica</strong>, un’informativa minima che era già presente prima del GDPR.</p>



<p>In estrema sintesi per l<strong>a videosorveglianza nei luoghi di lavoro</strong>&nbsp;, l’apposizione del cartello “<em>Area videosorvegliata</em>” deve essere collocato prima del raggio di azione del sistema di videosorveglianza e in una posizione che sia chiaramente visibile.</p>



<p>L’informativa minima&nbsp; dovrà contenere alcune informazioni essenziali come:</p>



<ul><li>i dati di contatto del titolare del trattamento</li><li>i dati del Responsabile della Protezione dei Dati</li><li>le finalità del trattamento</li><li>la base giuridica (l’interesse legittimo del titolare ex art. 6, comma 1, lett. f del GDPR)</li><li>i destinatari del trattamento</li><li>l’eventuale trasferimento degli stessi all’estero</li><li>i diritti dell’interessato ex artt. 15, 16, 17, 18 e 21</li><li>le finalità del trattamento: protezione e incolumità degli individui, protezione della proprietà, rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="la-videosorveglianza-nei-luoghi-di-lavoro">LA VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO</h2>



<p><strong><em>Cosa dice lo statuto?</em></strong></p>



<p>L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori richiama il&nbsp;<strong>divieto generale del controllo a distanza</strong>&nbsp;dell’attività dei lavoratori tramite&nbsp;<strong>videosorveglianza</strong>.</p>



<p>Tuttavia, la norma contempla anche la necessità da parte del datore di lavoro di installare impianti audiovisivi per altri fini che siano espressamente indicati, quali :</p>



<ul><li>le esigenze organizzative e produttive,</li><li>la sicurezza sul lavoro,</li><li>e la tutela del patrimonio aziendale.</li></ul>



<p>All’interno di questo recinto interpretativo, il datore di lavoro può dunque installare un sistema di <strong>videosorveglianza</strong> seguendo una prevista procedura per cui, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o aziendali (RSA), deve essere sottoscritto o deve sottoscrivere un accordo collettivo che contiene la regolamentazione del funzionamento e dell’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.</p>



<p>Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, o nel caso in cui in azienda non siano presenti la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o aziendale (RSA), il datore di lavoro deve rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro territoriale e domandare l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di <strong>videosorveglianza</strong> dopo aver depositato un’istanza ampiamente motivata.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="quali-sono-quindi-i-passaggi-da-effettuare-per-il-datore-di-lavoro-intenzionato-a-installare-un-impianto-di-videosorveglianza-all-interno-della-sua-attivita">QUALI SONO QUINDI I PASSAGGI DA EFFETTUARE, PER IL DATORE DI LAVORO, INTENZIONATO A INSTALLARE UN&#8217;IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL&#8217;INTERNO DELLA SUA ATTIVITA&#8217;?</h2>



<p>Le aziende quindi che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.</p>



<p></p>



<p><strong><em>Se anche tu vuoi installare un&#8217;impianto di Videosorveglianza all&#8217;interno del tuo locale contattaci per ulteriori informazioni!</em></strong></p>
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